AITI
VETAA

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE
VENETO TRENTINO-ALTO ADIGE

Art. 1
Costituzione e scopi - Denominazione
È costituita la Sezione per il Veneto e il Trentino-Alto Adige (VETAA) dell'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI), la quale sarà regolata, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, dal presente Regolamento regionale. Gli scopi sono quelli dell'art. 3 dello Statuto.

Art. 2
Sede e rappresentanza
La Sezione AITI VETAA ha sede presso la Presidenza regionale e il Presidente pro tempore ne ha rappresentanza.

Art. 3
Fondi
Le entrate della Sezione sono costituite da:
1)        quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci;
2)        finanziamenti;
3)        donazioni.
La destinazione dei fondi è quella prevista dal bilancio preventivo.

Art. 4
Soci
A norma dell'art. 5 dello Statuto gli iscritti alla Sezione AITI VETAA possono essere:
1)        soci ordinari;
2)        soci praticanti;
3)        soci onorari;
4)        soci aggregati.
Non possono far parte dell'Associazione i titolari di agenzie di traduzione ed i membri di altre forme associative che operano come agenzie. Per la descrizione delle categorie dei Soci si fa espresso riferimento all'art. 5 dello Statuto. Per i casi di perdita della qualità di Socio, si fa riferimento all'art. 9 dello Statuto.

Art. 5
Ammissione
Procedure relative alle prove di ammissione
Commissione di esame
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione per i candidati Soci si rimanda a quanto stabilito da Statuto e Regolamento Nazionale (art. 6) ed eventuale Regolamento ammissioni nazionale.

Art. 6
Tasse e quote
I soci sono tenuti al versamento anticipato di una quota associativa annuale, il cui ammontare viene fissato annualmente dall'Assemblea regionale ordinaria su proposta del C.D.R.
La quota associativa è dovuta fin dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce e deve essere versata entro il 31 marzo. Si applica una penale del 30% sulla quota vigente in caso di versamento dopo il 31 marzo ma entro il 30 giugno e una penale del 50% in caso di versamento oltre il 30 giugno.
Solo i soci onorari non sono tenuti al versamento della quota.
L'Assemblea può deliberare contributi straordinari a carico di tutti i soci per evenienze impreviste di particolare importanza.
I soci che al 31 dicembre dell'anno di riferimento non abbiano ancora provveduto a regolare la propria posizione sono considerati decaduti.

Art. 7
Doveri dei soci
I soci devono attenersi al Codice deontologico dell'Associazione e osservare lo Statuto, i Regolamenti nazionale e regionale e le delibere degli organi sociali.
Devono provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle norme in vigore.
Devono provvedere entro i termini stabiliti dal C.D.R. all'invio della dichiarazione di non incompatibilità con l'art. 5 dello Statuto.
È fatto divieto ai soci di fare dichiarazioni, assumere impegni o partecipare a manifestazioni a nome della Sezione senza il preventivo assenso del C.D.R.
L'inosservanza dei suddetti obblighi può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, come previsto dal presente Regolamento.

Art. 8
Organi della Sezione
Gli organi sociali della Sezione regionale sono i seguenti:
"        Assemblea dei soci;
"        Consiglio Direttivo Regionale;
"        Collegio dei Sindaci;
"        Presidente/Vice-Presidente;
"        Tesoriere.
Premesso che tutte le cariche sociali sono gratuite, le spese sostenute per trasferte in rappresentanza della Sezione devono essere autorizzate dal C.D.R. Non necessita di autorizzazione solamente il rimborso spese per la partecipazione al C.D.N.
Nell'autorizzare i rimborsi il C.D.R. dovrà tenere conto di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento nazionale, punti 1 e 2.

Art. 9
Assemblea
L'Assemblea regionale è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno precedente e dei contributi straordinari a carattere generale.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo, e in via straordinaria quando lo ritenga necessario il C.D.R. o ne sia fatta richiesta da 1/5 dei soci in regola con i pagamenti.
Spetta all'Assemblea in seduta ordinaria:
1)        approvare il Bilancio consuntivo e preventivo;
2)        eleggere II Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci;
3)        determinare le linee generali dell'attività della Sezione;
4)        decidere l'ammontare della quota associativa regionale;
5)        deliberare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
Spetta all'Assemblea in seduta straordinaria:
1)        approvare il Regolamento regionale e sue modifiche;
2)        deliberare su qualsiasi argomento all'ordine del giorno.
Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti (metà più uno) e in caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza qualificata (2/3) dei presenti e votanti per il punto 1) e a maggioranza semplice per il punto 2).

Art. 10
Validità delle assemblee
L'Assemblea ordinaria è valida quando sia presente o rappresentata la maggioranza semplice dei soci aventi diritto (metà più uno) in prima convocazione.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.
L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3 e in seconda convocazione 1/3 dei soci aventi diritto al voto.
Ogni socio in regola con le quote ha facoltà di farsi rappresentare con delega scritta da altro socio avente diritto di voto. Un socio non può detenere più di tre deleghe.

Art. 11
Convocazione e ordine del giorno
L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Consiglio Direttivo a tutti i soci aventi diritto di voto almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.
Per "avviso" ai sensi del presente Regolamento si intendono in particolare anche messaggi elettronici inviati dal C.D.R. o dal Presidente alla mailing list della sezione ovvero messaggi di posta elettronica inviati singolarmente ai soci.
Nel caso di urgenza l'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente con dieci giorni di preavviso.
La convocazione avviene mediante semplice avviso inviato a tutti i soci.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e iI luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da discutere.
I soci dovranno far pervenire eventuali argomenti da inserire all'ordine del giorno al Consiglio Direttivo entro la fine di febbraio. Le richieste saranno evase in base a criteri di interesse comune e respinte solo con motivazione.

Art. 12
Sedute dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione, in caso di impedimento dal Vice- Presidente. Prima dell'inizio della riunione il Presidente procede alla verifica delle deleghe.
Verrà redatto un processo verbale della riunione, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13
Candidature
Le candidature per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dei Sindaci dovranno pervenire al Consiglio entro i 30 giorni precedenti la data dell'Assemblea.
Possono candidarsi i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale e per cui non penda provvedimento disciplinare in sede regionale o nazionale.
L'elenco ed un breve profilo dei candidati vengono inviati ai soci assieme all'avviso di convocazione.

Art. 14
Elezioni
Le cariche sociali si rinnovano ogni quattro anni.
L'elezione dei Consiglieri e dei Sindaci avviene con voto segreto e scrutinio palese. Per le operazioni di voto l'Assemblea nomina una Commissione elettorale composta di tre soci non candidati. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 15
Elezione e composizione del C.D.R. e del Collegio dei Sindaci
II Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci vengono eletti dall'Assemblea in seduta ordinaria ai sensi del precedente art. 9.
Il C.D.R. è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e dagli altri membri per un minimo di 5 e un massimo di 7 membri complessivi, che sono rieleggibili.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Nella prima riunione il Consiglio Direttivo distribuisce le cariche sociali e designa il Segretario.

Art. 16
Riunioni del C.D.R.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente. Esso si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o necessario, o su richiesta di 3 o 5 Consiglieri a seconda della composizione del Consiglio. La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente, oppure, in caso di suo impedimento, dal Vice- Presidente. Le riunioni del C.D.R. si possono svolgere anche con il supporto di mezzi telematici (teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili, possano seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e partecipare alla discussione in tempo reale. La riunione sarà costituita validamente nel luogo di chi la presiede.
La riunione del Consiglio Direttivo Regionale è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei componenti del Consiglio. I membri del C.D.R. devono onorare l'impegno assunto partecipando personalmente e assiduamente alle riunioni del Consiglio. Possono essere rappresentati per delega solo per comprovati e giustificati motivi. Un consigliere non può detenere più di una delega. Le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Della riunione verrà redatto su apposito registro il relativo verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. All'inizio di ogni riunione viene data lettura per l'approvazione del verbale della riunione precedente.
Un Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.
Qualora per dimissioni o altri motivi si renda vacante un posto di Consigliere, subentra il primo dei non eletti.
Tutti i membri del C.D.R. sono tenuti al principio di riservatezza in relazione alle questioni trattate in C.D.R.

Art. 17
Funzioni del C.D.R.
Il Consiglio delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno purché non in contrasto con le direttive generali dell'Assemblea e salvo tutti gli argomenti che lo Statuto riserva al Consiglio Direttivo Nazionale.
Spetta al Consiglio Direttivo Regionale, in particolare:
a)        esaminare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo redatto dal Tesoriere;
b)        decidere su tutte le questioni relative all'attività della Sezione Regionale, nei limiti dello Statuto, del presente Regolamento e delle direttive generali dell'Assemblea;
c)        prendere visione dei risultati delle prove di ammissione presentati dalla Commissione all'uopo nominata per le delibere di sua competenza;
d)        dirimere eventuali controversie tra i soci;
e)        proporre al C.D.N l'ammissione di nuovi soci onorari o aggregati che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti prescritti a norma del precedente art. 4;
f)        proporre al Consiglio Direttivo Nazionale eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei soci ex art. 9, comma 5 dello Statuto;
g)        esercitare i poteri disciplinari di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
Il C.D.R. ha facoltà di nominare speciali gruppi di lavoro per singole iniziative, i quali saranno tenuti a presentare una relazione sul lavoro alla riunione del Consiglio aperta ai soci.

Art. 18
Presidente
II Presidente rappresenta legalmente la Sezione Regionale e ne dirige l'attività in conformità con le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza presentandoli al C.D.R. per la ratifica alla prima riunione successiva.
Il Presidente ha potere di firma disgiunta per la movimentazione dei fondi.
In caso di impedimento o di vacanza del Presidente lo sostituisce e ne esercita le funzioni il Vice-Presidente.

Art. 19
Vice-Presidente
II Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e in caso di vacanza della carica.

Art. 20
Segretario
II Segretario viene scelto dal Presidente fra i membri del C.D.R. o fra i soci e può essere sostituito. Egli provvede a coadiuvare il Presidente nello svolgimento dell'attività associativa e nella esecuzione delle delibere dell'Assemblea.
Custodisce la documentazione della Sezione, provvede al disbrigo della corrispondenza sotto la supervisione del Presidente, alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee.
II Segretario può avvalersi, sotto la sua responsabilità e previa comunicazione al Presidente, di altri soci per l'espletamento dei suoi compiti.

Art. 21
Tesoriere
II Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate e delle uscite in esecuzione del bilancio approvato dall'Assemblea, alla preparazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale e all'approvazione dell'Assemblea. Può nominare tra i membri del Consiglio un Vice- Tesoriere che lo sostituisce in caso di impedimento.
Il Tesoriere ha potere di firma disgiunta per la movimentazione dei fondi.
Il Tesoriere predispone annualmente una relazione sulla gestione finanziaria; egli è tenuto ad attenersi, per ciò che concerne le modalità di custodia, deposito e movimento dei fondi della Sezione, alle prescrizioni del Consiglio Direttivo.

Art. 22
Collegio dei Sindaci
I membri del Collegio sono eletti di regola tra i soci ordinari, ma è possibile sceglierne almeno uno tra gli iscritti negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti.
La Presidenza viene attribuita dal Collegio stesso, preferibilmente a quello tra i suoi membri che abbia maggiore competenza in materia contabile.
Un Sindaco sottoposto a procedimento disciplinare in sede sia nazionale sia regionale è sospeso da questa funzione per tutta la durata del procedimento. Decade dalla carica se gli viene inflitta una delle sanzioni previste.
I Sindaci non possono essere revocati che per giusta causa. In caso di rinuncia o di decadenza di uno dei Sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età, se anche questi decadono o rinunciano, subentra il primo dei non eletti per il Collegio Sindacale.
I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea dei soci che deve provvedere alla nomina (Art. 2401 C.C.) dei sindaci effettivi o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.
I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Il Collegio Sindacale deve riferire al C.D.R. e all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al Bilancio e alla sua approvazione almeno 15 gg. prima dell'Assemblea. (2402 C.C.)
Oltre ai doveri di cui all'Art. 2403 C.C. commi 1 e 2, i Sindaci hanno facoltà di procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e di chiedere al C.D.R. notizie sull'andamento degli affari sociali o su determinati affari.
Il Collegio deve riunirsi almeno due volte all'anno e tenere un libro dei verbali delle proprie adunanze e deliberazioni.
I Sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle Assemblee o a due riunioni del C.D.R. decadono dall'ufficio.
Devono convocare l'Assemblea dei soci in caso di inerzia del C.D.R.
Devono adempiere i loro doveri con diligenza, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 23
Disciplina degli iscritti
I soci che si rendano inadempienti agli obblighi di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del C.D.R. e su iniziativa dello stesso. Le sanzioni sono pronunciate dal C.D.R. previa audizione dell'interessato.
Esse sono:
1)        l'avvertimento;
2)        la censura;
3)        la proposta di esclusione ex art. 9, comma 5 dello Statuto;
4)        la proposta di espulsione ex art. 9, comma 5 dello Statuto.
L'avvertimento si infligge nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità. È rivolto oralmente dal Presidente e se ne redige verbale. La censura si infligge nei casi di abusi o di mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.
II cumulo delle sanzioni di cui ai nn. 1 e 2 può dare luogo alla deliberazione delle proposte di cui ai nn. 3 e 4.
Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato con raccomandata A/R a comparire davanti al C.D.R. per presentare le proprie discolpe. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta, devono essere motivati e notificati entro 30 giorni dall'adozione.
Qualora voglia ricorrere contro le sanzioni, l'interessato può rivolgersi agli organi nazionali a tal fine preposti.

Art. 24
Emendamenti
II presente Regolamento può essere emendato con la maggioranza qualificata (2/3) in sede di Assemblea straordinaria purché l'argomento sia all'ordine del giorno.

Art. 25
Scioglimento della Sezione Regionale
In caso di scioglimento della Sezione Regionale ex art. 25 dello Statuto, il C.D.N. nomina un liquidatore che provvede alla destinazione da dare alle attività patrimoniali e al reperimento di fondi necessari per coprire eventuali passività.

Art. 26
Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto.

Associazione Italiana Traduttori e Interpreti
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